APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 11/05/2018
STATUTO

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

“MÈRE DES RIVES”

CAPO I
Denominazione - Sede - Comprensorio - Scopi
 

Art. 1


(Natura giuridica e sede)

Il consorzio di miglioramento fondiario “MÈRE DES RIVES”, costituito con Regio Decreto 8 marzo 1937, n. 668 Div. III^, registrato alla Corte dei Conti il 2 aprile 1937 al reg. n. 7, fl n. 14, svolge le funzioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni ed è retto dal presente Statuto.


          Il Consorzio ha sede in Aosta.

Art. 2
(Perimetro e superficie)
Fanno parte del Consorzio i proprietari di terreni agricoli e pertinenze di fabbricati, i proprietari di salti o impianti per la produzione di energia elettrica o meccanica, gli utenti delle acque derivate dal torrente Buthier, iscritti nel catasto consortile, allegato al regio decreto costitutivo.
Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari 309,28,94 ricadenti nel Comune di Aosta. Il consorzio è costituito dai canali RU MEYRAN, RU DE VILLE e RU DU BOURG derivati dal torrente Buthier.
Il perimetro consortile è quello risultante dalla planimetria catastale allegata al regio decreto costitutivo ed ha i seguenti confini:
- a Nord via Roma e via Parigi;        
- ad Est il torrente Buthier;
- a Sud la Dora Baltea;
- ad Ovest il cimitero comunale e via Montmayeur.

Art. 3


(Scopo)
          Il Consorzio, si prefigge ai sensi delle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e del testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici e successive modificazioni e integrazione, di perseguire la conservazione e manutenzione dei canali a cielo aperto nonché di regolare l’uso e il godimento delle sue acque per irrigazione, forza motrice o altri usi.
          A tal fine il Consorzio provvede:

  1. alla migliore utilizzazione, distribuzione e razionalizzazione delle risorse idriche all’interno del proprio comprensorio;

  2. all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di energia elettrica, a condizione che tali usi comportino la restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo fermo restando che i relativi proventi vengano riutilizzati per servizi ed attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati;

  3. alla sorveglianza dei canali fornita da apposito personale;

  4. alla gestione e regolamentazione delle acque per uso irriguo e di forza motrice;

  5. agli interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti;

  6. agli interventi di pulizia dei canali a cielo aperto;

  7. ai controlli e censimenti di immissioni di acque;

  8. all’attivazione di ogni attività avente come obiettivo la realizzazione delle finalità summenzionate;

  9. alla partecipazione a società di capitali, società consortili o consorzi ai fini di meglio perseguire gli scopi di cui alle lettere precedenti purché gli utili derivanti siano riutilizzati per servizi e attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati .


 

CAPO II


Organi del Consorzio

 

Art. 4


(Organi)
 
Sono organi del Consorzio:
a)   l’Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c)   il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
 

Art. 5


(Assemblea)
Fanno parte dell’Assemblea generale i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile (terreni o fabbricati con pertinenze a verde), i possessori di salti per la produzione di energia elettrica o meccanica e comunque, gli utilizzatori della rete di canali ricompresi nel perimetro consortile ed aventi diritto al voto, nonché gli usufruttuari aventi diritto al voto nella sola ipotesi di cui all’articolo 16 ultimo comma del presente statuto.
 

Art. 6


(Convocazione dell’assemblea)
L’Assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Ai fini della conoscibilità e della validità della convocazione dell’Assemblea, la medesima deve essere fatta con avvisi murali e con la pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Aosta. In ogni caso, verrà anche fatta una convocazione via email ai consorziati che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica al consorzio oppure via fax. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione degli affari posti all'ordine del giorno.
Ove i consorziati lo richiedano il consorzio provvede a comunicare per iscritto la convocazione dell’assemblea a mezzo di lettera. I relativi oneri sono a carico del richiedente.
Le formalità di cui ai precedenti commi devono essere effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
          Scaduti i termini di pubblicazione, una copia del manifesto e del verbale di affissione, contenenti la data ed i luoghi di esposizione, sottoscritti dal segretario o dal Presidente sono conservati presso la sede del Consorzio.
Nel manifesto debbono indicarsi: il luogo ove si svolge l’assemblea, il giorno e l’ora della riunione, i quorum costitutivi e deliberativi, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, l’ora di apertura e di chiusura delle votazioni. Nel manifesto deve essere riportato il contenuto dei successivi articoli 16 e 17 del presente statuto.
          L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario; essa può essere convocata anche a seguito di richiesta inoltrata al Presidente da un decimo dei consorziati che rappresentino almeno il venticinque per cento della superficie o un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.
          Qualora il Presidente non vi provveda, spetta al Collegio dei revisori dei conti convocare l’assemblea.
 

Art. 7


(Validità e sede dell’assemblea)
          L’assemblea è convocata ai sensi dell’art. 6 nel Comune di Aosta.                                       ove ha sede il Consorzio.
          L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino più della metà della superficie consorziale.
          In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un’ora dalla prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata.
                Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio.
 

Art. 8

(Attribuzioni dell’assemblea)
Spetta all’assemblea:

  1. eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti;

  2. deliberare sulle modifiche dello statuto consortile, salva la facoltà per il Consiglio direttivo di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e di regolamento;

  3. deliberare sulle modifiche del comprensorio territoriale del consorzio;

  4. approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;

  5. deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:


1) la realizzazione di nuove opere, salve le competenze del Consiglio direttivo per gli atti esecutivi;
2) l’accensione di prestiti o mutui passivi;
3) l’approvazione dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario
4) l’autorizzazione al Presidente a stare in giudizio nei confronti di terzi non consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
5) la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di gestione del territorio in relazione alle leggi regionali esistenti in materia di protezione della natura e di salvaguardia degli equilibri ecologici;
    6) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi.
 

Art. 9


(Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da n. 6 (sei) membri eletti dall’assemblea con i quorum costitutivi di cui all’art. 7 e da un rappresentante nominato dalla Città di Aosta.
          Non sono eleggibili a membri del Consiglio direttivo:
a)   i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c)   coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
e) i funzionari dello Stato o della Regione cui competano funzioni di vigilanza sulla amministrazione del Consorzio;
f)   i dipendenti del Consorzio;
g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
i)   coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
j)coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
k)coloro che hanno rapporti di lavoro o incarichi professionali con il consorzio;
l)coloro che hanno in corso un contenzioso finanziario nei confronti del Consorzio.

Non possono far parte del Consiglio direttivo contemporaneamente:

  1. gli ascendenti e i discendenti;
    b. gli affini in linea retta;
    c.i fratelli;
    d.i coniugi;
    e. il suocero ed il genero;
    f. gli iscritti in catasto pro indiviso.


La nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito il minor numero di voti.
         

Art. 10


(Funzioni del Consiglio direttivo)
Spetta al Consiglio:

  1. eleggere, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente;

  2. deliberare la convocazione dell’assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;

  3. redigere il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

  4. proporre all’assemblea le modifiche allo statuto;

  5. deliberare sui programmi di attività del consorzio;

  6. deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento;

  7. deliberare sui piani di ripartizione delle spese concernenti l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;

  8. deliberare sui ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di ripartizione delle spese e del bilancio preventivo;

  9. deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il consorzio;

  10. deliberare di stare o resistere in giudizio nei confronti dei consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;

  11. deliberare sui servizi di esattoria e di cassa;

  12. provvedere all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, all’assunzione, al licenziamento e comunque alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale consortile, nonché ai provvedimenti disciplinari che lo riguardano, in base ai regolamenti e alle norme per il funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale;

  13. approvare i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;

  14. deliberare le compravendite di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;

  15. deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;

  16. stabilire le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e le locazioni di terreni, ripe ed altre pertinenze e di canali;

  17. provvedere all’aggiornamento del catasto consortile;

  18. provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;

  19. stabilire le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;

  20. pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;

  21. autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto ed alle deliberazioni dell’assemblea;

  22. nominare i componenti del seggio elettorale;

  23. porre in essere qualsiasi altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché di disposizione e di alienazione, non attribuito espressamente alla competenza di altri organi.


      Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, sempre definendo preliminarmente l’ampiezza della delega.
 

Art. 11


(Convocazione del Consiglio)
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, non meno di due volte all’anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri mediante lettera con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con comunicazione spedita a tutti i consiglieri, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o altro avviso sino a due giorni prima della data della riunione.
Almeno ventiquattro ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri all’inizio dell’adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti deve essere differita a giorno successivo.
 

Art. 12


(Adunanze del Consiglio)
          Le adunanze sono indette in unica convocazione.
          Le delibere vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
         Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
         Il Consiglio direttivo, in assenza del Presidente e del Vicepresidente elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.
 

Art. 13


(Il Presidente)
Il Presidente, che ha legale rappresentanza del Consorzio:

  1. convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio direttivo, ne apre e chiude le relative sedute e dirige le discussioni;

  2. firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio o i consiglieri;

  3. firma i ruoli di contribuenza;

  4. sovraintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;

  5. cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

  6. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo;

  7. ordina i pagamenti e le riscossioni;

  8. presiede alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di forniture.


          Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
 
 

Art. 14

(Il Vicepresidente)
          Il Vicepresidente sostituisce il Presidente impedito o assente.
 

Art. 15


(Collegio dei Revisori dei conti)
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da n. 3 (tre) membri eletti dall’assemblea scegliendoli anche tra persone estranee al Consorzio.
Sono cause d’ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 9 del presente statuto, secondo comma, ad esclusione della lettera e) di esso.
 Non possono inoltre essere eletti revisori il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio direttivo nonché i loro parenti ed affini entro il secondo grado. Non possono parimenti essere eletti revisori coloro i quali hanno un rapporto di prestazione d’opera retribuita con il consorzio.
Il Collegio dei Revisori dei conti:

a)   vigila sulla gestione del Consorzio;
b) presenta all’Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c)esamina e vista annualmente il conto di cassa;

d) assiste alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

I   revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al Consiglio direttivo l’immediata convocazione dell’Assemblea.
Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione dei presenti.
Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal segretario del consorzio.
 
 

CAPO III

Diritto al voto – Delega – Attribuzioni del numero di voti - Elezioni


 

Art. 16


(Diritto al voto attivo e passivo)
          Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catasto ed i rispettivi mandatari, che abbiano compiuto gli anni diciotto.
Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. Per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione controllata o giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore o dal commissario giudiziale.
In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale deve essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote per il calcolo della quale si tiene conto anche della parte del delegato. In assenza di delega l’esercizio del voto è riservato al primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dagli atti del consorzio.
Per i terreni nei quali l’usufrutto è diviso dalla proprietà, il voto è espresso dal proprietario o dall’usufruttuario, in relazione a chi sostiene le spese inerenti al consorzio.
 

Art. 17


(Delega)
Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto a mezzo di altra persona anche estranea al consorzio purché maggiore di età e munita di delega.
La delega deve essere conferita con atto scritto.
Ciascun soggetto non può cumulare più di tre deleghe valevoli ciascuna per l’espressione di un voto intero.
          I genitori possono essere rappresentati da uno dei figli maggiorenni e viceversa, i coniugi possono rappresentarsi reciprocamente, senza necessità di presentare delega scritta.
          Le deleghe debbono essere presentate al Consorzio prima dell’inizio della seduta.
          I rappresentanti di cui all’articolo che precede ed al quarto comma del presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono ricoprire tutte le cariche di cui al presente statuto a nome dei rappresentati.
 

Art. 18


(Attribuzione del numero di voti)
Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell’assemblea è determinato in un voto per ciascun consorziato qualunque sia il suo possesso fondiario.
 

Art. 19


(Elenco degli aventi diritto al voto)
          L’elenco degli aventi diritto al voto è costituito dall’elenco dei proprietari degli immobili compresi nel perimetro consorziale, aventi i requisiti di cui all’art. l6.
          Esso è formato a cura del Consiglio direttivo e contiene nome, cognome e data di nascita dei consorziati, nonché l’indicazione delle superfici rappresentate.
          L’elenco deve essere redatto sulla base dei dati catastali.
          L’elenco è a disposizione dei consortisti presso la segreteria del consorzio e ne è data comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell’assemblea.
          Contro l’elenco possono essere presentati reclami che devono pervenire al Consiglio direttivo cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea generale.
          In base all’esame dei reclami il Consiglio direttivo introduce le necessarie variazioni all’elenco.
          Le determinazioni motivate sui reclami devono essere comunicate con lettera agli interessati dal Consiglio direttivo entro cinque giorni dalla loro adozione.
 

Art. 20

(Liste dei candidati)
          I consorziati aventi diritto di voto, possono presentare liste di candidati scelti fra gli aventi diritto di voto o loro rappresentanti ai sensi degli articoli 16 e 17, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Le liste devono essere presentate da un numero di aventi diritto al voto che rappresenti almeno il due per cento degli elettori.
 

Art. 21


(Costituzione dei seggi)
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